Consulta o scarica lo Statuto e il Regolamento Edilizio del Consorzio.
Atto costitutivo 3 Marzo 1982
Modifiche 21 Aprile 1988 - Modifiche 24 Marzo 1995- Modifiche 9 Ottobre 2019 - Modifiche 14 Settembre 2023 - Modifiche 25 Settembre 2025
Costituzione – Partecipanti – Scopo – Sede e durata del Consorzio
Art. 1 - È costituito fra i proprietari di immobili in Comune di S. Teodoro, in località Punta Sabbatino, individuati con i mappali 19-54-57-247-248 del foglio 7 un Consorzio obbli-gatorio denominato "Consorzio Puntaldia" non avente scopo di lucro, regolato dalla legge italiana e dal presente Statuto.
Art. 2 - Fanno obbligatoriamente parte del Consorzio Puntaldia (a seguito Consorzio) tutti i proprietari degli immobili sopra identificati, nonché i loro successori ed aventi causa a qual-siasi titolo. Tutti i proprietari suddetti autorizzano la trascrizione del presente atto presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, rispettivamente a favore ed a carico di ciascuno di essi. In ipotesi di trasferimento a qualsiasi titolo, di tutti o parte dei loro immobili, i consorziati interessati sono tenuti ad includere nell'atto di trasferimento con obbligo di tra-scrizione il vincolo di partecipazione al Consorzio, ed a comunicare con lettera raccomandata R.R. al Consorzio, entro quindici giorni dalla data dell'avvenuto trasferimento, le complete generalità delle parti contraenti, il loro domicilio e gli estremi del relativo rogito, nonché copia autentica della nota di trascrizione.
Art. 2/bis - Per una migliore tutela delle finalità perseguite del Consorzio e degli interessi dei consorziati, e per assicurare il mantenimento dell'alto livello degli insediamenti edilizi nel com-prensorio Puntaldia, i consorziati si obbligano, nei confronti del Consorzio e per effetto dell'a-desione al presente Statuto, ad inserire negli atti di trasferimento dei propri immobili le se-guenti clausole:
Art. 3 - l terzi che a qualsiasi titolo diverranno proprietari degli immobili vincolati saranno dal momento del loro rispettivo acquisto, obbligati all'osservanza della normativa tutta portata dal presente atto e beneficeranno dei vantaggi che ne derivano. Dalla data del trasferimento faranno carico al nuovo proprietario le relative spese consortili. L'Assemblea dei partecipanti al Consorzio avrà la facoltà di ammettere a far parte del Consorzio proprietari di altri immobili siti fuori dal comprensorio meglio descritto nella planimetria allegata sub a) fissandone se del caso, le condizioni, fermo comunque l'obbligo dei proprietari consorziati di adesione al presente Statuto e di partecipazione ai contributi, spese ed oneri del Consorzio.
Art. 4 - Il Consorzio ha lo scopo di provvedere:
Art. 5 - Il Consorzio ha la sua Sede in Monza; il trasferimento della sede all'interno del Comune verrà deciso dal Consiglio d'Amministrazione.
Art. 6 - La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050. salvo proroga o scioglimento anticipato da deliberarsi dall'Assemblea Straordinaria dei consorziati.
Ripartizione delle spese – Obblighi dei partecipanti al Consorzio
Art. 7 - Ciascun partecipante al Consorzio ha l'obbligo di contribuire a tutte le spese ed oneri del Consorzio senza alcuna esclusione né eccezione. La ripartizione tra i partecipanti delle spese ed oneri del Consorzio, ivi comprese quelle relative ad eventuali lavori di interesse generale o comune, è proporzionale al valore degli immobili sulla base della caratura in milionesimi.
La suddetta caratura globale verrà frazionata a cura del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, secondo il criterio del buon padre di famiglia, tenendo comunque conto della su-perficie degli immobili e, per quanto riguarda i terreni, della relativa edificabilità, nel momento in cui riterrà esistenti le condizioni per la detta ripartizione, sulla base dello sviluppo raggiunto dal comprensorio consortile.
Le spese ed oneri relativi ai lavori pubblici particolari saranno a carico del o dei proprietari che ne beneficeranno.
Il Consiglio di Amministrazione sarà l'unico competente a stabilire il carattere di interesse generale, comune o particolare, dei lavori di pertinenza del Consorzio al fine di determinare secondo i criteri indicati ai precedenti commi - la ripartizione delle spese e degli oneri tra i proprietari.
Art. 8 - Le spese di manutenzione e funzionamento delle installazioni di interesse generale e comune saranno tra i proprietari interessati proporzionalmente divise e ciò dal momento che il consiglio d'Amministrazione giudicherà sufficientemente avanzato lo sviluppo della zona da esse servita. Le spese di amministrazione del Consorzio saranno ripartite proporzionalmente alle spese dei diversi servizi.
Art. 9 - Sino a quando non verranno attuate le ripartizioni di caratura tra i diversi immobili a norma dell'art. 7, saranno provvisoriamente richiesti, per tutte le spese ed oneri previsti negli articoli precedenti, contributi annuali obbligatori proporzionali, secondo le ripartizioni nelle seguenti categorie:
A) Quote fisse
B) Quote variabili
le quote variabili saranno a carico dei proprietari dei terreni destinati allo sviluppo e verranno calcolate in proporzione alla cubatura costruibile secondo il piano di fabbricazione fino alla copertura totale delle spese e dei costi sostenuti dal Consorzio. Il concreto importo dei con-tributi sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed approvato me-diante deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Consorziati.
Art. 10 - Su tutti i terreni non compresi nei piani di lottizzazione approvati dal Comitato di Architettura del Consorzio e sui quali il Consorzio ha deciso o deciderà la costruzione di un sentiero o di una strada di uso comune, i consorziati si impegnano a consentire l'esecu-zione dei lavori come sopra deciso, nonché a subire la servitù di passaggio a favore dei terreni interessati per l'uso del sentiero a della strada in questione.
Su tutti i terreni non compresi in piani di lottizzazione approvati dal Comitato di Architettura del Consorzio e sui quali il Consorzio ha deciso o deciderà la costruzione di opere o installa-zioni di interesse generale o di uso comune, i proprietari si impegnano a consentire l'accesso ai rispettivi terreni per la esecuzione, le riparazioni o la manutenzione delle predette opere od installazioni nonché a subire la relativa servitù di passaggio o di impianto.
I consorziati che restino gravati da alcuna delle servitù predette si impegnano ad osservare tutte le necessarie disposizioni di legge per rendere tali servitù efficaci ed opponibili anche nei confronti di loro aventi causa.
Le predette servitù non daranno luogo a diritto ad indennità di alcun genere in favore dei proprietari che dovranno subirle.
Il Consiglio di Amministrazione è il solo competente a decidere sul tracciato di dislocazione delle strade ed opere e la loro progettazione, cercando di ridurre al minimo gli inevitabili in-convenienti dei consorziati che dovranno subire le servitù relative.
Art. 11 - I partecipanti ai Consorzio potranno utilizzare i sentieri, strade, opere ed installazioni costruite dal Consorzio senza arrecarvi danni e senza impedirne o disturbarne un pari uso da parte degli altri partecipanti al Consorzio o di terzi. In particolare, essi non potranno modificare le dette opere ed installazioni né eseguire scavi o lavori che possano compromet-tere la solidità, sotto pena di essere responsabili pecuniariamente delle spese necessarie per la rimessa in pristino delle predette opere ed installazioni.
Art. 12 - I partecipanti al Consorzio hanno l'obbligo di sottoporre al preventivo esame ed approvazione del Comitato di Architettura di cui al successivo art. 29 ogni progetto relativo a:
I consorziati dovranno conformarsi alle decisioni del predetto Comitato di Architettura quali previste nel Regolamento Edilizio del Consorzio che dovrà essere inserito negli atti di trasfe-rimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili consorziati, con obbligo di trascrizione. I partecipanti al Consorzio sono altresì impegnati a conformarsi ad ogni direttiva riguardante edifici ed altre costruzioni emessa dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, come pre-visto dall'art. 23.
I partecipanti al Consorzio si impegnano inoltre, anche per i loro successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad osservare la normativa tutta portata dal Regolamento Edilizio del Con-sorzio che viene allegato al presente Statuto sub A), obbligandosi nel contempo ad inserire apposita clausola, con obbligo di trascrizione negli atti di trasferimento a qualsiasi titolo di tutti o parte degli immobili di loro proprietà, volendo rimanere obbligati in solido con i loro aventi causa sino al momento della predetta trascrizione.
Art. 12 bis - Si ritengono in ogni caso non consentiti i seguenti interventi:
Art. 13 - I partecipanti si impegnano a conformarsi a tutte le disposizioni ed istruzioni date dal Consorzio per l'uso e la disciplina di interesse comune, nonché per la buona gestione degli affari del Consorzio.
Assemblea dei membri del Consorzio
Art. 14 - L'Assemblea si compone di tutti i partecipanti del Consorzio che abbiano integralmente soddisfatto le loro obbligazioni derivanti dal presente Statuto e gli impegni presi per quanto riguarda la sistemazione dei loro terreni e le costruzioni che vi debbano essere fatte.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei consorziati e le sue delibere, prese conformemente al presente Statuto, impegnano anche i non intervenuti e dissenzienti.
L'Assemblea è convocata normalmente dal Presidente ogni anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio, per la presentazione ed approvazione del rendiconto dell'anno de-corso e per l'approvazione del preventivo per l'anno seguente.
La convocazione straordinaria può essere effettuata ogni volta che il Presidente lo reputi oppor-tuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un numero di partecipanti del Consorzio che rappresenti almeno un terzo dei voti di consorziati secondo la determinazione fatta dal successivo art. 18.
Art. 15 - La convocazione contenente l'ordine del giorno deve essere comunicata per lettera raccomandata da spedire almeno trenta giorni dalla data fissata per la riunione, al domicilio di ciascuno dei consorziati a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'Amministrazione del Consorzio. Ogni Consorziato è invitato a fornire il proprio indirizzo e-mail e/o PEC ove disponibile e ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio abituale o gli eventuali successivi cambiamenti del domicilio stesso, nonché il domicilio dei nuovi proprietari nel caso di trasfe-rimento, il nominativo completo di questi e gli estremi dell'atto di trasferimento.
Le convocazioni saranno validamente notificate all'ultimo domicilio comunicato da ciascun membro. Ogni cambio di domicilio e notifica di trasferimento di proprietà avranno effetto nei confronti del Consorzio trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione relativa.
Art. 16 - Ogni consorziato può farsi rappresentare in seno all'Assemblea, ma esclusivamente da un altro membro, per delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Le deleghe do-vranno essere presentate ai Presenti all'inizio della seduta.
I consorziati, che siano tali in quanto componenti di un Condominio (compreso nel territorio di cui all'art. 1), saranno rappresentati nell'assemblea del Consorzio dalla persona o dalle persone designate dall'Assemblea del Condominio (come previsto nel Regolamento Condo-miniale).
Art. 17 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio (o in caso di sua rinunzia od assenza dal Vicepresidente od in sua assenza od impedimento da altra persona eletta dagli intervenuti) il quale procederà alla nomina di un Segretario.
Di ogni deliberazione sarà redatto processo verbale in apposito registro, ed ogni verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 18 - Agli effetti della partecipazione alle Assemblee i consorziati disporranno di un nu-mero di voti pari ai milionesimi delle carature attribuite come all'art. 7.
Sino a quando non verranno attuate dal Consiglio di Amministrazione le ripartizioni di cara-tura, i proprietari di unità immobiliari ed il rappresentante ed i rappresentanti nominati dai condomini, avranno diritto ad un voto per ogni 100 mc. o frazione di mc. edificabili sui terreni di cui sono proprietari o che rappresentano, e ciò fino a quando non verrà attuata la ripar-tizione delle carature di cui al precedente art. 7.
In ogni caso e per tutta la durata del Consorzio, i fondatori - e cioè i sottoscrittori originali consorziati - avranno diritto a sei voti per ogni voto attribuito agli altri partecipanti al Consor-zio.
Tale diritto non è trasferibile per alcun titolo agli aventi causa dei fondatori, ma sarà trasmis-sibile ai loro eredi, sia legittimi che testamentari.
Tuttavia, tale privilegio di voto dei membri fondatori si estenderà ad ogni acquisto di nuovi immobili fatto dai membri fondatori stessi, a condizione che l'Assemblea accetti che tali nuovi terreni facciano parte del Consorzio, ed in ogni caso di acquisto da parte di un socio fonda-tore di un immobile appartenente ad un altro socio fondatore.
In caso di comproprietà di alcuno degli immobili dei consorziati i comproprietari dovranno nominare un rappresentante comune per intervenire all'Assemblea.
Art. 19 - In sede di prima convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza personale o per delega di un numero di partecipanti che rappresentino almeno i tre quinti della totalità dei voti, secondo la determinazione fatta nel precedente art. 18; le deliberazioni dovranno essere prese con una maggioranza superiore alla metà dei voti presenti.
Per le modifiche al presente Statuto invece dovrà essere indetta un'Assemblea specialmente convocata all'uopo, con specifica indicazione nell'ordine del giorno; in prima convocazione tale Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno tre quinti della totalità dei voti e le deliberazioni relative dovranno essere approvate a maggioranza assoluta dei voti.
In seconda convocazione sia per la valida costituzione dell'Assemblea sia per la validità delle deliberazioni, sarà sufficiente la metà più uno della totalità dei voti.
La determinazione dei voti, sia per la valida costituzione dell'Assemblea, sia per le delibera-zioni da prendere, come anche per quanto riguarda la modifica del presente Statuto, è sem-pre ed in ogni caso fatta a norma del precedente art. 18.
Tra la prima e la seconda convocazione, sia dell'Assemblea specialmente convocata per le modifiche statutarie, sia di tutte le altre, non dovranno trascorrere più di quarantacinque giorni.
Per la seconda convocazione dovrà essere comunicato avviso separato, negli stessi modi e termini di cui al precedente art. 15.
Consiglio di Amministrazione
Art. 20 - L'Amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione da tre a dieci membri, dei quali la maggioranza dovrà essere nominata dai soci fondatori. La nomina dei consiglieri è fatta dall'Assemblea. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui durante l'esercizio del mandato alcuno degli Amministratori cessi dall'ufficio per qualsiasi causa, il Consiglio dovrà chiamare a svolgere le funzioni di Am-ministratore un consorziato di sua scelta, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea.
Se il Consiglio si riduce ad un solo membro, questo dovrà immediatamente convocare l'As-semblea per completare il Consiglio di Amministrazione.
Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione sceglie e nomina tra i suoi componenti un Presidente e può nominare, sempre tra i suoi componenti un Vicepresidente incaricato di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 22 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente, del Vicepresi-dente, o su richiesta della maggioranza dei suoi membri, ogni qualvolta se ne presenti la ne-cessità sia presso la sede che in altro luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione.
Potranno essere considerati dimissionari i membri del Consiglio di Amministrazione che risul-tino assenti, per tre volte consecutive. alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei consi-glieri.
E' data la possibilità, in caso di necessità, ai Consiglieri di partecipare "audio o video collegati" con una connessione che consenta la loro identificazione e permetta di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
II Segretario Generale del Consorzio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
Art. 23 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri più ampi per la gestione del Consorzio, nel quadro del suo scopo. In particolare:
II Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi componenti, o al Comitato di Architettura.
Art. 24 - Tutti i poteri devoluti al Consiglio di Amministrazione sono esercitati dal Presidente con la sola sua firma.
II Presidente può delegare una parte di questi poteri al Vicepresidente, ad un altro Consi-gliere, ad un terzo e ad un Comitato Esecutivo, ma sempre per durata limitata.
Bilancio annuale – Versamento contributi – Penalità - Liquida-zione
Art. 25 Gli esercizi del Consorzio si chiudono al 31 marzo di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del rendiconto consuntivo della gestione annuale ed alla formazione del preventivo per l'esercizio successivo e Ii sotto-pone all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria dei membri del Consorzio. Il rendi-conto di ciascun esercizio dovrà essere tenuto a disposizione dei membri del Consorzio al-meno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea.
Art. 26 - I contributi consortili per l'anno in corso saranno esigibili dopo l'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'Assemblea Generale dei consorziati, da tenersi entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno, mentre gli eventuali conguagli riferiti ai soli titolari di quote variabili saranno operati l'anno successivo, dopo l'approvazione del rendiconto con-suntivo.
I consorziati sono tenuti a versare, entro trenta giorni dalla richiesta da parte degli uffici, i contributi per le spese ed oneri del Consorzio, nonché l'importo corrispondente al costo dei lavori particolari il cui onere faccia loro carico, secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consorzio potrà esigere a titolo di acconto ed in via anticipata. anche prima dell'approvazione del bilancio preventivo da parte dell'assemblea generale, un terzo del preventivo approvato dell'anno precedente.
Tutti i pagamenti di cui ai precedenti commi non potranno essere sospesi o ritardati per pre-tese od eccezioni di qualsiasi genere da parte dei consorziati che potranno farle valere sol-tanto se in regola con i pagamenti. A titolo di penale per il ritardato pagamento delle somme dovute, il consorziato sarà tenuto a corrispondere gli interessi di mora, determinati secondo il valore EURIBOR a sei mesi vigente alla data di inizio dell'esercizio aumentato di massimo 5 (cinque) punti percentuali e comunque nel rispetto della Legge 108/1996 e s.m.i.
Per patto espresso i consorziati riconoscono che il preventivo ed il rendiconto consuntivo annuale approvati dall'Assemblea, unitamente al riparto del contributo a carico di ciascun consorziato, costituiscono, in caso di inadempienza ai pagamenti, prova scritta idonea per chiedere ed ottenere, da parte del Consorzio, decreto di ingiunzione ai sensi degli artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile immediatamente esecutivo nonostante opposi-zione.
In caso di mora nel pagamento delle spese consortili che si sia protratta per oltre un seme-stre, il Consorzio Puntaldia potrà sospendere il consorziato moroso dalla fruizione dei servizi comuni non essenziali suscettibili di godimento separato con eventuale sospensione di badge e tessere d’accesso, contrassegni e simili.
Art. 27 - in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi fissati agli art. 2 e 2bis. i consorziati alienanti saranno tenuti al pagamento in favore del Consorzio di una penale pari al quinto del prezzo indicato nell'atto di trasferimento e, in ipotesi di atto a titolo gratuito, del valore dell'immobile accertato dall'Ufficio del Registro.
Il Consiglio di Amministrazione, cui è demandata l'irrogazione di detta penale, potrà ridurre l'importo in conseguenza delle giustificazioni addotte dall'alienante.
Art. 28 - Allo scadere del termine di durata del Consorzio o in caso di scioglimento anticipato cesseranno le funzioni del Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederà a designare uno o più liquidatori incaricati, secondo le direttive che riceveranno, di incassare i crediti ed esigere le passività del Consorzio, di realizzare l'attivo e ripartire l'eventuale saldo tra i con-sorziati.
Il liquidatore o i liquidatori dovranno prendere tutte le misure necessarie per conservare a beneficio dei singoli proprietari interessati tutte le servitù esistenti a beneficio del Consorzio.
Comitato di Architettura
Art. 29 - Tutti i progetti relativi alle opere elencate all'art. 12 del presente Statuto devono essere sottoposti all'esame ed approvazione dal Comitato di Architettura, composto da tec-nici scelti dal Consiglio di Amministrazione medesimo e due rappresentanti da questo desi-gnati.
Tale Comitato valuterà le caratteristiche architettoniche e la dislocazione degli edifici nonché ogni intervento effettuato e/o richiesto, con riguardo al carattere del paesaggio ed al fine della salvaguardia di questo nonché per garantire e mantenere l’omogeneità del complesso consortile in linea ed armonia con lo spirito e lo stile originario. Esso potrà rivedere e modificare i progetti che gli vengono sottoposti tanto dal punto di vista dell'estetica che con riguardo alle servitù e limitazioni particolari decise dal Consorzio.
I partecipanti al Consorzio e loro eredi ed aventi causa, si impegnano ad apportare ai loro progetti le modifiche e spostamenti che saranno eventualmente suggeriti da tale Comitato.
Il Comitato non potrà deliberare validamente senza l'intervento di un rappresentante del Con-siglio di Amministrazione, il quale potrà, se Io giudica utile, rimettere la questione, prima che sia decisa, al Consiglio di Amministrazione.
Arbitrato
Art. 30 - Le controversie che dovessero sorgere tra i consorziati ed il Consorzio stesso non anche tra singoli consorziati in dipendenza dei rapporti originati dal presente Statuto e dal Regolamento Edilizio del Consorzio, potranno essere deferite ad un collegio arbitrale compo-sto di tre arbitri, i quali decideranno mediante arbitrato irrituale.
La scelta tra il ricorso alla giurisdizione arbitrale ed alla giurisdizione ordinaria è esercitata irrevocabilmente dalla parte istante, con notifica della domanda di arbitrato o dell'atto intro-duttivo del giudizio avanti alla magistratura.
Nel procedimento arbitrale ciascuna delle due parti procederà alla nomina e comunicazione del proprio arbitro, mentre il terzo sarà nominato dai primi, d'accordo tra loro.
In caso di disaccordo tra i due arbitri nominati per la designazione del terzo, la nomina di quest'ultimo sarà demandata al Presidente del Tribunale di Monza, il quale provvederà altresì alla nomina dell'arbitro di parte (in caso di inerzia della parte stessa).
Il collegio arbitrale, come sopra composto, giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura e la sua decisione sarà definitivamente vincolante per le parti interessate.
Il ricorso al procedimento arbitrale è escluso nelle ipotesi in cui la normativa consortile, in particolare agli art. 26 e 27 prevede il ricorso al procedimento ingiunzionale
Il presente regolamento integra lo Statuto Consortile ed è stato compilato in aderenza ai criteri generali e particolari che hanno ispirato l'urbanizzazione del comprensorio della Punta Sabbatino sull'area gestita dal Consorzio Puntaldia. Le sue norme sono state dettate dal desiderio di salva-guardare la singolare natura della zona e di incoraggiare il rispetto per la bellezza del paesaggio ed anche per una mutua protezione degli interessi degli abitanti nonché per garantire e mantenere l’omogeneità del complesso consortile in linea ed armonia con lo spirito e lo stile originario; esse sono in accordo con la legge urbanistica e con il Programma di Fabbricazione e il Regolamento Edilizio Comunale.
Oggetto del regolamento
Art. 1 - Opere tutelate
Chiunque abbia intenzione di eseguire opere di costruzione dovrà ottenere l'approvazione scritta del Consorzio Puntaldia.
Nessuna opera pertanto potrà essere realizzata senza preventivo nulla osta del Comitato di Archi-tettura. Ricevuta tale approvazione, i progetti dovranno essere sottoposti alle Autorità competenti.
Le opere soggette a tali approvazioni sono in particolare:
Art. 2 - Indice di edificabilità
Il volume dei fabbricati non dovrà superare le previsioni volumetriche indicate per ciascun lotto o quelle precisate nell'atto di acquisto, qualora l'indice di fabbricazione indicato in detto atto risulti inferiore.
Art. 3 - Altezze e distanze
L'altezza di ciascun fabbricato, la distanza dei confini e da altri fabbricati vicini, saranno quelle indi-cate o nel Regolamento Edilizio Comunale o nella lottizzazione convenzionata o nell'atto di acquisto; saranno comunque fatte osservare le condizioni più restrittive.
Le informazioni in merito sono a disposizione presso la Segreteria del Consorzio Puntaldia.
Il Comitato di Architettura si riserva tuttavia le possibilità di variare dette previsioni, sempre in ar-monia con le norme Comunali, qualora nell'esame di un progetto si riscontrassero particolari situa-zioni panoramiche o di bellezze naturali o che riguardino problemi di interesse generale.
Art. 4 - Metodo di misurazione
L'altezza, la superficie e la cubatura di ciascun fabbricato si misurano secondo le norme del Regolamento Edilizio Comunale.
Presentazione dei progetti e compiti del Comitato di Architettura del Consorzio
Art. 5 - Domanda di licenza di costruzione
Il richiedente dovrà inviare una domanda indirizzata al Consorzio Puntaldia, accompagnata dal pro-getto in duplice copia, firmato dal proprietario del terreno e dal progettista.
La Segreteria del Consorzio è a disposizione per ogni possibile informazione e, su richiesta del proprietario del terreno, trasmetterà la domanda alle Autorità competenti, dopo aver ottenuto l'ap-provazione del Comitato di Architettura.
Art. 6 - Particolari dei progetti e allegati
Il Comitato di Architettura potrà prendere in esame:
A) il progetto di massima o B) il progetto definitivo.
A) - Il Comitato di Architettura potrà prendere in esame, su richiesta del proprietario, il progetto di massima di una costruzione per dare una approvazione generica e per dare l'approvazione su al-cuni dati specifici del progetto che potranno essere richiesti dal proprietario o dal progettista. Per complessi condominiali, alberghi. ecc., si consiglia di articolare la progettazione di massima nelle seguenti fasi:
1.a Fase
2.a Fase
B) - Per l'approvazione definitiva. insieme alla domanda, si dovranno presentare in duplice copia i seguenti documenti:
Il Comitato di Architettura potrà richiedere piani supplementari a quelli già citati precedentemente e maggiori dettagli della costruzione, come un plastico, fotografie campioni e rilievo della vegeta-zione e rocce esistenti interessate dalla costruzione, che saranno giudicati necessari per una mag-giore comprensione dei progetti. I disegni e gli annessi al progetto, convenientemente ripiegati, dovranno misurare cm. 21x31.
Il richiedente erigerà sul terreno la sagoma della costruzione con un numero sufficiente di picchetti per rendere chiaro l'ingombro del nuovo edificio.
In particolare, deve essere indicato l'andamento della copertura ed il colmo del tetto; si consiglia pertanto di collegare con filo di ferro o fune i vari picchetti in modo da rendere visibile la costru-zione.
Detti pali dovranno essere possibilmente colorati in bianco almeno nella parte terminale.
Art. 7 - Sistemazione esterne
Allo scopo di rispettare l'aspetto estetico, panoramico ed ecologico della zona, con particolare ri-ferimento alla topografia del suolo, alle rocce, alla vegetazione e ai suoi colori naturali, ecc., si raccomanda di rispettare al massimo lo stato naturale del terreno evitando il più possibile scavi e riporti.
In proposito, particolare importanza verrà data ai progetti di sistemazione esterna.
Detti progetti di sistemazione esterna dovranno essere presentati entro e non oltre tre mesi dalla data di inizio dei lavori di costruzione del fabbricato.
I progetti di sistemazione esterna dovranno comprendere la seguente cartografia:
Art. 8 - Esame dei progetti
I progetti dovranno essere presentati prima della riunione del Comitato stesso.
I progetti saranno esaminati dal Comitato entro 60 giorni dall'invio della domanda.
Il proprietario o i suoi rappresentanti potranno, con domanda scritta, chiedere di essere ascoltati durante la riunione del Comitato.
Il Comitato si riserva tuttavia la facoltà di accettare o meno detta richiesta.
Esaminato il progetto, il Comitato di Architettura si riserva il diritto di notificare - a mezzo lettera - le eventuali varianti richieste.
Il progetto potrà essere ripresentato solamente qualora siano state apportate le varianti suddette.
Sul progetto approvato sarà apposto un timbro con gli estremi di approvazione.
Una copia sarà restituita al proprietario o a chi per esso.
Art. 9 – Sagome e picchettamento
Ciascun progetto di fabbricato deve essere rappresentato sul terreno mediante picchettamento e relativi pali di sagome. Dette sagome devono raffigurare il reale volume fuori terra ed avere precisa corrispondenza con il progetto stesso.
Pertanto, prima della riunione del Comitato di Architettura ed entro il termine stabilito, si devono erigere dette sagome e presentare alla Segreteria i seguenti elaborati:
Le sagome possono essere realizzate con pali e devono riportare l'orientamento delle falde, dei colmi e delle terrazze. Una tavoletta orizzontale, disposta alla giusta quota, deve indicare la posi-zione del pavimento piano terra.
Unitamente alle sagome, su ogni vertice di confine del lotto deve essere eretto un palo che per-metta una facile visione dei confini.
Le sagome non rispondenti al vero ed incomplete non verranno prese in considerazione ed il pro-getto relativo non verrà esaminato dal Comitato di Architettura.
Art. 10 -Termine di validità dell'approvazione
L'approvazione di un progetto, accordata dal Comitato di Architettura, scadrà automaticamente se i lavori non saranno iniziati entro il termine di un anno salvo rinnovo.
Il rinnovo, salvo cause di forza maggiore, può essere concesso una volta e per un termine che il Comitato deciderà di volta in volta.
Per tale rinnovo, a titolo di quota presentazione progetto, si deve pagare una quota in misura doppia di quella pagata alla prima presentazione del progetto.
Scaduto il rinnovo, il progetto deve essere ripresentato ex novo con gli stessi elaborati e sagome previsti in prima presentazione.
Art. 11 - Trasgressioni e penalità
Qualora un'opera e/o un intervento, venga eseguita senza approvazione da parte del Comitato di Architettura ovvero rientri tra gli interventi non consentiti di cui all’articolo 12 bis, il Comitato di Architettura potrà ordinarne la demolizione e/o il ripristino dello stato originario, a spese del pro-prietario. Qualora un'opera venga eseguita senza rispetto dei termini e delle condizioni del progetto approvato, il Comitato di Architettura potrà ordinare che a spese del proprietario l'opera venga modificata in maniera da rispettare i termini e le condizioni suddette.
In ambedue i casi, potrà essere ordinata la sospensione dei lavori qualora essi siano in corso.
Art. 11 bis
Indipendentemente dalla procedura di sospensione e/o demolizione sopraddetta, i Consorziati inadempienti saranno tenuti al pagamento, in favore del Consorzio, di una penale sino al quinto del prezzo di acquisto dell'immobile su cui sorge l'opera o interessata dall’intervento e, in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito, del valore dell'immobile accertato dall'Ufficio del Registro.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Puntaldia - cui è demandata l'irrogazione e la deter-minazione dell'importo di detta penale, su segnalazione del Comitato di Architettura, potrà ridurne l'importo in conseguenza delle giustificazioni addotte dall'inadempiente ovvero in ragione dell’entità e tipologia dell’intervento.
Le disposizioni del presente e del precedente articolo si applicano anche alle opere di trasforma-zione interna di fabbricati o di porzioni di fabbricati soggetti all'approvazione del Comitato di Archi-tettura a norma dell'Art. 1, 2° comma, del presente Regolamento.
Disposizioni relative all’esecuzione dei lavori
Art. 12 - Varianti
Ogni modifica al progetto inizialmente approvato dovrà essere oggetto di una domanda di autoriz-zazione al Consorzio, il quale, secondo i casi, potrà richiedere il deposito di un nuovo fascicolo.
Art. 13 - Inizio dei lavori
I proprietari, o per essi il direttore dei lavori, dovranno comunicare al Comitato di Architettura la data di inizio di tutti i lavori e permettere ai rappresentanti del suddetto Comitato di eseguire tutte le verifiche necessarie.
li proprietario è inoltre obbligato a richiedere, e quindi a far presentare dall'impresa esecutrice dei lavori, il piano della sistemazione di cantiere. Detto piano, unitamente alla comunicazione di inizio lavori, deve pervenire alla Segreteria del Comitato di Architettura quindici giorni prima dell'inizio dei lavori stessi.
Detto piano di cantiere consisterà in una planimetria in scala almeno 1:200 ed in essa sarà indicato quanto segue:
Detto piano di cantiere verrà esaminato e nel termine di quindici giorni verrà rilasciata regolare autorizzazione per inizio dei lavori con eventuali prescrizioni derivate dall'esame di detto piano di cantiere.
Oltre all'osservanza delle eventuali prescrizioni suaccennate, l'inizio dei lavori è subordinato alla preventiva esecuzione delle seguenti disposizioni:
L'impresa esecutrice dei lavori è obbligata ad esporre in cantiere un cartello con tutte le indicazioni tecniche ed estetiche, avrà forma e caratteristiche uguali per tutti i cantieri ubicati sui terreni con-sorziati, sarà fornito dalla Segreteria del Consorzio Puntaldia o da altro ufficio della organizzazione stessa.
E' vietata comunque l'installazione di cartelli sostitutivi a quelli sopra indicati.
Art. 14 - Norme igieniche e di pulizia del cantiere
È assolutamente vietato depositare materiale di costruzione, rifiuti od altro sui terreni, strade o lotti adiacenti al lotto interessato ai lavori.
Se per motivi contingenti (ad es. scavo o scarico di materiali edili), si depositassero sulla strada residui di essi, l'impresa esecutrice dovrà provvedere immediatamente allo sgombero ed alla pulizia giornaliera della strada stessa.
Qualora impresa non osservasse le disposizioni sopra indicate, sarà ammonita formalmente ed avrà tre giorni di tempo per adeguarvisi.
Trascorso inutilmente tale termine. si provvederà alla sospensione dei lavori, demandando ogni decisione al Comitato di Architettura.
Anche nell'ipotesi ora detta il Comitato di Architettura potrà segnalare il caso al Consiglio di Ammi-nistrazione del Consorzio, per l'irrogazione della penale a carico dei proprietari, nei termini di cui all'Art. 11 bis.
Art. 15 - Scavi con uso di esplosivo
Chiunque debba eseguire lavori con uso di esplosivo, oltre al rispetto delle vigenti leggi italiane, dovrà rispettare anche le seguenti norme:
Art. 16 - Lavori di costruzione durante l’alta stagione
Si considera alta stagione il periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre.
Durante l'alta stagione è fatto assoluto divieto di procedere con attività edilizie o di manuten-zione, se non espressamente autorizzate dal Comitato di Architettura in quanto di natura straordinaria o di urgenza.
Qualora non venga rispettato il termine predetto il Comitato di Architettura potrà ordinare la sospensione dei lavori nonché la rimozione di attrezzature, macchinari ed impianti
Inoltre, i Consorziati inadempienti saranno tenuti al pagamento, in favore del Consorzio, di una penale sino al quinto del prezzo di acquisto dell'immobile su cui sorge l'opera e, in ipotesi di trasferimento a titolo gratuito, del valore dell'immobile accertato dall'Ufficio del Registro.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Puntaldia cui è demandata l'irrogazione e la determinazione dell'importo di detta penale, su segnalazione del Comitato di Architettura - potrà ridurne l'importo in conseguenza delle giustificazioni addotte dall'inadempiente ovvero con riferimento all’entità e tipologia della condotta e delle conseguenze negative che doves-sero derivare ai consorziati dalla su esposta condotta.
Al fine di limitare i rumori molesti durante l'alta stagione, dalle ore 13:00 alle ore 15:00, sono altresì vietati tutti i lavori rumorosi di giardinaggio, di manutenzione ed altro anche se appro-vati.
Disposizioni relative all’esecuzione dei lavori
Art. 17 - Estetica architettonica
Per quanto è possibile si eviterà che le costruzioni si allontanino da un tipo di architettura mediterranea tradizionale.
Si raccomanda che i corpi delle costruzioni siano in armonia con la topografia del terreno e che siano evitate forme troppo rigide che si integrano difficilmente con il paesaggio della co-sta.
Art. 18 - Facciate. muri di cinta. materiali e tinte
Tutti i materiali da costruzione tradizionali ed altri sono permessi ma si raccomanda, per le facciate, "pietra a vista" o intonaco rustico, e per i muri di cinta in particolare, pietra locale.
Si consiglia di evitare colori troppo vivaci che non si armonizzano con i colori dell'ambiente circostante.
Tutti i muri degli edifici, le balaustre, ecc., dovrebbero essere in colori armonizzanti tra loro e con gli edifici vicini. Le facciate esterne degli edifici, i muri di cinta e le pareti interne visibili dovranno essere, in tutta la loro superficie, tenuti in buono stato di materiale e di tinteggiatura.
Il Comitato di Architettura potrà richiedere entro il mese di maggio interventi di manutenzione esterna con comunicazione scritta ai proprietari, e per conoscenza all’Amministratore.
Qualora l'invito a procedere non venga rispettato entro il mese di maggio dell'anno succes-sivo, l'inadempienza potrà essere sanzionata con un'ammenda pari al 30% (trenta percento) della spesa per l'intervento insindacabilmente stimata del Comitato di Architettura con un minimo di euro 500 (cinquecento) ed un massimo di euro 5.000 (cinquemila) ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
La sanzione non esonera il proprietario dall'obbligo di eseguire l'intervento richiesto e sarà nuovamente applicata l'anno successivo in situazione di reiterata inadempienza.
In situazione di reiterata inadempienza il Comitato di Architettura potrà far eseguire, a spese dei proprietari, ogni lavoro di manutenzione che si renda necessario.
Art. 19 - Canalizzazioni
Tutte le alimentazioni elettriche, telefoniche, di acqua e gas dovranno essere sotterranee, salvo deroghe per casi particolari.
Art. 20 - Scarichi e fognature
E' obbligatorio scaricare l'acqua delle ritirate o degli acquai nella rete di scarico quando esiste. Quando non esiste, si dovranno installare fognature separate per le acque nere (provenienti dai vasi dei gabinetti) e per le acque bionde (da lavelli, bagni ecc.).
Tali fognature dovranno immettere in fosse settiche separate, distanti 10 metri, dove possi-bile, dal perimetro di costruzione e 15 metri dai pozzi d'acqua potabile, conformemente ai regolamenti in vigore.
Nessuno scarico di qualsiasi natura, di acqua usata o proveniente da fosse settiche, biologi-che o altre, è permesso nel mare, senza l'approvazione scritta del Comitato di Architettura.
Art. 21 Pubblicità e segnaletica
In tutto il territorio del Consorzio Puntaldia è proibito esporre cartelloni pubblicitari di qualsiasi tipo. L'affissione di annunci ed avvisi di interesse generale e particolare e la segnaletica pri-vata dovranno seguire le norme del Comitato di Architettura, che sono a disposizione presso la Segreteria del Comitato.
Art. 22 - Illuminazione esterna
Ogni progetto di illuminazione esterna dovrà seguire le norme stabilite dal Comitato di Archi-tettura, a disposizione presso la Segreteria del Comitato.
Art. 23 - Campings
Sono assolutamente proibiti i campings e specificatamente la sistemazione di tende, roulottes e simili.
La presente norma non potrà essere mai in futuro modificata.
Art. 24 - Antenne
La ricezione delle trasmissioni televisive dovrà avvenire nelle costruzioni di tipo intensivo, quali alberghi, villaggi, case od appartamenti, teatri ed altri edifici di notevole mole, mediante an-tenne centralizzate.
Quando nelle suddette costruzioni dovranno installarsi diverse utenze sarà fatto obbligo ad ogni singolo utente di allacciarsi all'antenna centralizzata.
Solamente per le ville isolate è consentita l'installazione di antenne televisive individuali.
L'ubicazione di dette antenne dovrà essere approvata dal Comitato di Architettura.
Art. 25 - Sciorinamento di biancheria o altro
Ogni sciorinamento di biancheria sulle finestre, porte, tettoie, terrazze, giardini ed ogni altro luogo visibile dal pubblico o dai vicini, è generalmente vietato.
Ogni progetto deve prevedere un luogo riservato a questo scopo che deve essere specifica-tamente approvato dal Comitato di Architettura.
Art. 28 - Tetti e camini
Si raccomanda che le coperture degli edifici, di qualunque forma, abbiano un'inclinazione inferiore ai 20 gradi sull'orizzonte, se hanno una superficie considerevole; inoltre, di utilizzare delle tegole a canale, ocra natura o patinate, o per esempio delle coperture in pietra, canne o palme e le forme di copertura guarnite di terra e ricoperte di vegetazione. Sono vietati ma-teriali come lamiera, zinco, eternit, plastica. ecc.
I camini dovrebbero essere dei tipi tradizionali mediterranei con faccia a vista in mattoni o pietra o intonaco, escludendo qualsiasi forma industrializzata.
Art. 27 - Accessori esterni
Gli accessori esterni, come i garage, le lavanderie. ecc., devono essere adiacenti alle costru-zioni principali. in modo da formare un unico organismo, salvo deroghe per casi particolari che verranno esaminati di volta in volta.
Art. 28 - Pavimentazioni esterne
Si raccomanda che le pavimentazioni esterne (marciapiedi, passaggi pedonali, terrazze, ecc.) siano lastricate con materiali tradizionali locali come granito, mattoni o ciottoli.
Art. 29 - Rivestimenti con muratura in pietra
I rivestimenti con muratura in pietra devono essere eseguiti ad opera incerta e con pietrame locale, solidamente murato ma senza stuccatura esterne.
Tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei monumenti
Art. 30 - Spazi liberi
Gli spazi liberi intorno a tutte le costruzioni dovranno essere degnamente sistemati e mante-nuti.
Art. 31 - Vegetazione
In tutto il territorio del Consorzio qualsiasi lavoro per opere di giardinaggio è regolato dal presente regolamento edilizio.
Art. 32 - Ritrovamenti archeologici e storici
Nel caso in cui si trovino nella zona elementi di interesse paleontologico, archeologico, artistico, storico, il ritrovatore, il proprietario, il direttore o l'imprenditore dei lavori saranno obbligati a farne denuncia immediata alle Autorità competenti ed al Comitato di Architettura. Questi oggetti, con l'accordo delle Autorità, potranno essere raccolti in un museo particolare della zona.
Art. 33 - Spazzatura. lotta contro le mosche. zanzare e roditori
È vietato lo scarico di rifiuti di ogni genere comprese le macerie e terra.
I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti debitamente differenziati nelle isole ecologiche e gli ingombranti devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni comunali.
Il Consorzio, per tutelare il decoro del comprensorio, si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti di chiunque contravvenga alle regole di conferimento dei rifiuti. I proprietari rispondono dell'o-perato di ospiti ed operatori che hanno prestato il servizio nella propria unità abitativa. L'entità della sanzione sarà definita dal Consiglio di Amministrazione in funzione del danno e dei costi sostenuti per la sistemazione.
Il Consorzio appalta ogni anno a società qualificata gli interventi nel comprensorio per la lotta contro le zanzare, mosche e roditori. Ogni proprietario potrà a proprie spese fare ulteriori interventi specifici purché realizzati nel rispetto delle regole sanitarie vigenti.
Art. 34 - Misure antincendio
Ogni costruzione dovrà essere munita di estintore appropriato che dovrà essere tenuto in stato di buona manutenzione.
Un incaricato del Consorzio potrà chiedere la prova dell'esistenza e del buon funzionamento dell'estintore. Ogni accantonamento di materiali infiammabili è proibito salvo autorizzazione speciale del Consorzio, che determinerà le misure di sicurezza da prendere.
Tutti i fuochi, di artificio od altri, anche quelli per eliminare i rifiuti di disboscamento od altro. sono vietati, salvo autorizzazione speciale del Consorzio, durante la stagione secca, cioè, generalmente dal 15 maggio al 15 ottobre.
Sistemazioni esterne e giardini
Art. 35 - Aree assoggettate a sistemazioni e ad opere di giardinaggio
Chiunque sia proprietario o gestore delle seguenti aree è obbligato a mantenerle in maniera decorosa, predisponendo adeguate opere di sistemazione esterna e di giardinaggio:
Art. 36 - Opere soggette ad approvazione
Chiunque debba realizzare le seguenti opere è tenuto a presentare il relativo progetto al Co-mitato di Architettura del Consorzio Puntaldia:
Art. 37 - Presentazione progetti
Chiunque intenda realizzare le opere indicate all'Art. 2, sopra indicato. deve presentare do-manda di approvazione, su apposito modulo, al Comitato di Architettura, dieci giorni prima della riunione.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione debitamente firmata dal proprietario e dal progettista:
Art. 38 - Termini di presentazione dei progetti e della realizzazione delle opere
Coloro che al momento dell'approvazione del presente Regolamento avessero realizzato il fabbricato od almeno il rustico e non avessero presentato al Comitato di Architettura del Con-sorzio Puntaldia il progetto delle sistemazioni esterne e del giardino, sono obbligati a farlo entro tre mesi dall'approvazione di queste norme.
In ogni caso, e più specificatamente, sarà comunicato a ciascuno e con lettera tale termine.
Chi non avesse iniziato i lavori di costruzione nel fabbricato alla data di approvazione del presente regolamento, è obbligato a presentare il progetto di sistemazione esterna e del giar-dino al Comitato di Architettura entro quattro mesi dall’inizio dei lavori del fabbricato e co-munque appena ultimato il rustico del fabbricato stesso.
Alla norma suddetta fanno eccezione la strada di accesso interna al lotto e al lotto e i movi-menti di terra, i cui progetti devono essere approvati prima che inizino i lavori di costruzione del fabbricato.
l progetti di sistemazione esterna e dei giardini devono essere completamente realizzati entro il termine di anni uno dalla ultimazione del rustico del fabbricato, salvo speciale deroga che sarà esaminata di volta in volta.
Art. 39 - Manutenzione
Tutti i proprietari o gestori interessati sono obbligati a mantenere in maniera decorosa le opere di sistemazione esterna ed i giardini con le necessarie operazioni di manutenzione e pulizia. E' proibito procedere all'incenerimento dei rifiuti di giardino od altro entro il periodo compreso tra il 1°giugno ed il 30 settembre, salvo che non si disponga di idonea attrezzatura. L'incenerimento dei rifiuti dovrà essere eseguito con tutti gli accorgimenti atti ed evitare il propagarsi di incendio o di disturbo dei vicini.
I rifiuti di giardinaggio devono comunque essere accumulati in apposite discariche autoriz-zate.
Art. 40 - Tipi di piante
Al fine di armonizzare il più possibile la vegetazione naturale con quella di nuova formazione, le zone urbanizzate in relazione alla creazione di nuovi giardini sono state classificate in quat-tro tipi:
Nei piani di lottizzazione e particolarmente nella planimetria di ciascun lotto, verrà indicata la configurazione planimetrica delle zone suindicate.
Nelle zone suindicate è comunque proibito mettere a dimora tipi di piante di cui all'Appendice D salvo deroghe da esaminare di volta in volta.
Art. 41 - Trasgressioni e penalità
Qualora un'opera venga eseguita senza approvazione, il Comitato di Architettura potrà ordi-narne la demolizione a spese del proprietario.
Se un'opera viene eseguita senza il rispetto dei termini e delle condizioni del progetto appro-vato, il Comitato di Architettura potrà ordinare che a spese del proprietario l’opera venga modificata in maniera da rispettare i termini e le condizioni suddette.
In ambedue i casi potrà essere ordinata la sospensione dei lavori, qualora essi siano in corso.
Coloro che, entro quattro mesi dall'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, non avessero presentato il progetto di sistemazione esterna e giardino alla approvazione del Comitato di Architettura, come indicato all'Art. 4 del presente Regolamento, riceveranno l'ordine di so-spensione dei lavori del fabbricato stesso, lavori che rimarranno sospesi sino alla presenta-zione di detto progetto.
Indipendentemente dalla procedura di sospensione e/o demolizione sopraddette, i consorziati che non osserveranno le norme del presente Regolamento saranno tenuti al pagamento, in favore del Consorzio, di una penale sino ad un massimo di Euro 10 (dieci) per ogni mq. di lotto o di terreno di proprietà del consorziato interessato dalle opere di sistemazione esterna.
Detta penale sarà applicata in ugual misura contro quei consorziati che non avessero ese-guito le opere di sistemazione esterna e di giardinaggio entro il termine previsto all'Art. 4 del presente Regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Puntaldia, cui è demandata l'irrogazione e la determinazione dell'importo di detta penale, su segnalazione del Comitato di Architettura, potrà ridurne l'importo in conseguenza delle giustificazioni addotte dall'inadempiente o, vice-versa. aumentano adeguatamente. sino ad un massimo di Euro10 (dieci) ove sia trascorso oltre un anno delle disposizioni date dal Comitato di Architettura senza che il consorziato vi abbia ottemperato.
Oggetto del Regolamento
Art. 42 - Integrazioni al Regolamento
Il Comitato di Architettura si riserva la possibilità di segnalare al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, le integrazioni ed ogni altra variazione della normativa portata dal presente Regolamento, ai fini dell'assunzione della delibera prevista dall'Art. 23 dello Statuto del Con-sorzio.
Il presente Regolamento non esonera dal rispetto del Regolamento Edilizio Comunale.
I progetti presentati al Comitato di Architettura del Consorzio Puntaldia dovranno pertanto essere in accordo con detto Regolamento.
Le piante indicate nelle appendici che seguono sono indicative e rappresentano i tipi più co-muni. Tuttavia, il Comitato di Architettura si riserva la possibilità di suggerire ed approvare altri tipi di piante non comprese negli elenchi.
Appendice A
Le piante sottoelencate sono consigliate per tutte le zone indicate all'Art. 40.
ALBERI
Ceratonia siliqua Carrubo
llex aquifolium Agrifoglio
Juniperus phoenicia Ginepro
Juniperus oxycedrus Ginepro maschio
Olea oleaster Olivastro
Quercus ilex Leccio
Quercus suber Sughero
Tamarix africana Tamarice
Pero selvatico
ALBERETTI E ARBUSTI
Arbutus unedo Corbezzolo
Erica scopiaria Erica
Genista aetnensis Genista
Myrius communis Mirto
Phillyrea latifolia Filaria
Pistacia lentiscus Lentisco
Rhamnus alaternus Alayemo
Rosmarinus officinalis Rosmarino
Vitex agnuscastus Agnocasto
CESPUGLI E RAMPICANTI
Cistus albidus Cisto
Cistus crispus Cistus ladanierus
Cistus salviaelolius Cistus villosus
Ferula communis Finocchio
Haliminum atriplicitolium Atriplex
Lavandula (varietà) Lavandula
Opuntia ficus-indica Fico d’India
Passiflora coerulea Passiflora
Thymus vulgaris Timo 35
Si consigliano inoltre i vari tipi di piante grasse per il rinverdimento di scarpate, tracce di scavi, ecc.
Appendice B
Le piante sottoelencate sono consigliate per tutte le zone B e C indicate all'Art. 40.
ALBERI
Acacia longifolia Acacia
Acacia saligna Cupressus semprevirens
Juniperus sabina Ginepro
Juniperus squamata Juniperus virginiana
Laurus cerasus Lauro regio
Laurus nobilis Alloro
ALBERETTI E ARBUSTI
Crataegus glabra (photinia serrulata)
Elaeagnus japonicus Evonymus japonicus
Evonimo del Giappone Myoporum punctaturn
Mioporo Nerium oleander
Oleandro Olea fragrans
Pyracantha (varietà) Pyracantha
Pittosporum tobira Pittosporo
Vilbumum tinus Lentaggine
Chamaerops (humilis)
CESPUGLI E RAMPICANTI
Ampelopsis quinquaefolia Vite del Canada
Lonicera iaponica halllana Caprifoglio
Senecio cineraria Cineraria
Vinca maior Pervinca
Appendice C
Le piante sottoelencate sono consigliate per tutte le zone B e C indicate all'Art. 40.
ALBERI
Callistemon lanceolatus
Lauro del Portogallo
Magnolia grandiflora
Magnolia
Parkinsonia aculeata
Prunus lusitanica
ALBERETTI E ARBUSTI
Aucuba japonica (varietà)
Barberis (varietà)
Cotoneaster (varietà)
Elaegnus pungens aureo variegata
Evonimus japonicus aureus
Evonimus japonicus argenteo variegatus
Hibiscus rosa-sinensis
Hibiscus syriacus
Lagerstroemia indica
Mahonia aquifolium
Mahonia fortunei
Mahonia lomarifolia
Nandina domestica
Pittosporum tobira variegatus
Raphiolepis umbellata ovata
CRESPUGLI E RAMPICANTI
Bouganvillea (varietà) Bounganvillea
Chrysanthemum (varietà) Crisantemi margherite
Gazania (varietà) Gazania
Hedera (varietà) Edera
Hydrangea hertensia Onensia
Jasminum (varietà) Gelsomino
Lantana camera Lantana
Plumbago capensis Rhyncospermum jasminoides
Falso gelsomino Rosa (varietà)
Rosa
ALBERI DA FRUTTO
In queste zone è consentito mettere a dimora le piante da frutto tipiche della Regone
Appendice D
E’ proibito mettere a dimora i seguenti tipi di piante salvo speciale deroga da esaminare di volta per volta.
ALBERI
Eucalyptus (varietà)
Eucalypto
Palme di alto fusto (varietà)
Pinus (varietà)
Pino
Populus euroamericanus
Pioppo euroamericano
Salix babylonica
Salice piangente
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